Statuto dell’AVIS COMUNALE di
Verolanuova
Approvato dal Consiglio
Direttivo il 01 ottobre 2004
Approvate le modifiche
imposte dall’AVIS Nazionale il 18 febbraio 2005
Approvato dall’Assemblea dei
Soci il 25 febbraio 2005
c.1 L’Associazione “Avis
Comunale di Verolanuova” è costituita tra coloro che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede
legale in Verolanuova, via Lenzi n.65 ed esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Verolanuova.
c.3 L’Avis Comunale di
Verolanuova, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale o
equiparata, Provinciale o equiparata , è dotata di piena autonomia
giuridica,patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale
e Regionale – o equiparate –medesime.
c.1 L’Avis Comunale di
Verolanuova è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che
non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica.
c.2 L’AVIS ha lo scopo di
promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura
il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed
operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i
valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela
del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in
armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale,
Provinciale, Regionale - o equiparate - sovraordinate alle quali è associata
nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a)
Sostenere
i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il
buon utilizzo del sangue;
b)
Tutelare
il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di
essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c)
Promuovere
l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini.
d)
Favorire
l’incremento della propria base associativa
e)
Promuovere
lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
c.1 Per il perseguimento
degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS
Comunale - coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o
equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
a)
Concorda
e sottoscrive, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità
competenti, convenzioni con le Pubbliche Istituzioni;
b)
Collabora,
con l’Istituzione sanitaria di riferimento, alla definizione dei programmi di
raccolta sangue e plasma tra i propri Soci;
c)
Convoca
i propri iscritti a mezzo telefono o lettera per l’attività donazionale ed i
controlli sanitari;
d)
Promuove
e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del
dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed
istituzionale di propria competenza territoriale;
e)
Collabora
con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono
l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo
osseo;
f)
Promuove
la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse
anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste,
bollettini e materiale multimediale;
g)
Svolge,
in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’AVIS Provinciale e/o
Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria
competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare
riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
h)
Promuove
e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
i)
Intrattiene
rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello
territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso
propri rappresentanti all’uopo nominati;
c.2 Al fine del
perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse
strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere
esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
c.1 E’ socio dell’Avis
Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di
salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla
attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che
non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in
ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici
dell’Avis Comunale medesima.
c.3 L’adesione all’Avis
Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del
presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio
all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS
Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate .
c.5 La partecipazione del
socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è
personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con
le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli
Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
c.1 La qualifica di socio si
perde per:
a)
dimissioni;
b)
cessazione
dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per
un periodo di due anni;
c)
espulsione
per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per
comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che
danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c. 2 In presenza dei
presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1 del presente articolo, il
socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del
Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento
di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio
Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle
corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del
Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi
all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà
inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS
Nazionale.
c.5 In caso di ricorso
contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo
Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle
more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di
giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento
definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette
il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale - o equiparate -
sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis Comunale può
istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o
che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo
sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali
dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo
Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del
mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle
materie afferenti all’ambito di attività associativa.
c.1 Sono organi di governo
dell’Avis Comunale:
a)
l’Assemblea
Comunale degli Associati;
b)
il
Consiglio Direttivo Comunale;
c)
il
Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo
dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.1 L’Assemblea Comunale
degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, non abbiano
presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento
d’espulsione.
c.2 Compongono altresì
l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti
sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi
partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei
Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad
un voto.
c.4 In caso di personale
impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi
rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà
essere portatore di più di una delega.
c.6 L’Assemblea Comunale
degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il
mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal
Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario
approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce,
inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora
fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di
impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni
qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente
da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata
dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici
giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o
messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione
l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei
suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni
dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci
presenti.
c.11 Per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei
voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute
dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del
Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di
deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la
responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al
voto.
c.15 Della convocazione
dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale
potrà inviare un proprio rappresentante.
c.1 Spetta all’Assemblea:
a)
l’approvazione
del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività
svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti;
b)
la
ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo
Comunale;
c)
l’approvazione
delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio
Direttivo Comunale;
d)
la
nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e)
la
nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale o
equiparata sovraordinata;
f)
la
nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
l’approvazione
delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h)
la
formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle
cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i)
lo
scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale
ovvero di almeno un terzo degli associati,
j)
la
nomina dei liquidatori
k)
la
devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l)
ogni
altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla
competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze
dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal
Consiglio Direttivo Comunale.
c.1 Il Consiglio Direttivo
Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati
nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo
Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, i
Vicepresidenti (di cui uno vicario), il Segretario, il Tesoriere - che, per
delibera del Consiglio stesso, può
anche coincidere con il Segretario –, i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo
Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31
dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del
preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui
al comma 6 dell’art. 8 e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei
suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o
opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato
dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva
delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da
nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene
fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e,
in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato
almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari
sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di
espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto
favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata
partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio
medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale
della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel
corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine
subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei
Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di
volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non
vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante
cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è
consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei
componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero
Consiglio.
c.11 I Consiglieri così
nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un
mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade
l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo
Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per
statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e
l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà
ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini
statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo
Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un
Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita
delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale
e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li
riguardino - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo
Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le
modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche
le competenza del Comitato medesimo –
c.17 Nei casi di necessità e
di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma
dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio
Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso,
al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.
c.1 Il Presidente, eletto
dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale,
ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in
giudizio.
c.2 Al Presidente spetta,
inoltre:
a)
convocare
e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo
Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b)
curare
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c)
proporre
al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno
prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro
subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d)
assumere,
solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di
competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla
ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere
convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei
propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o
impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza
del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento
temporanei del Presidente.
ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori
dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli
Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità
c.2 I Revisori durano in
carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i
bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e
svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti,
che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli Associati, senza
diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in
cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al
bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti
possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso,
alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie
afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione
economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la
costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può
richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente
alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
c.1 Il patrimonio dell’Avis
Comunale, costituito da beni mobili ed immobili , ammonta attualmente a
complessivi Euro ++++++++
c.2 Tale patrimonio iniziale
potrà essere incrementato ed alimentato con:
a)
il
reddito del patrimonio;
b)
i
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)
i
contributi di organismi internazionali;
d)
i
rimborsi derivanti da convenzioni;
e)
le
oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di
quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il
potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o
settoriali;
f)
ogni
altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali
svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo
Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei
fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi
c.4 E’ vietato
all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi
di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
c.1 L’esercizio finanziario
ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di
ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo
finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio
dall’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione
approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c.1 Tutte le cariche sociali
sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche
sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione
all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i
Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima
carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono
compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché
quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12
dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non
superiori ad un anno.
c.4 Lo statuto dell’Avis
regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere
una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
c.1 Lo scioglimento
dell’Avis Comunale può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli
Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del
voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento,
dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni
residui saranno devoluti all’AVIS provinciale o ad altra organizzazione che
persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge
662/96.
c.1 Per tutto
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del
regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello Statuto dell’AVIS Provinciale o
equiparata e di quello dell’AVIS Regionale sovraordinate che afferiscano
all’AVIS Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia e in particolare della L. 266/91 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro
modificazioni ed integrazioni.
c.1 Nelle more
dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si
applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche
sociali mantengono l’incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento
- fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza
del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati
di cui al comma 3 dell’art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli
espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del
presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative
regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.